Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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C. 20/06/1896

Art. 76 Ogni abitazione sarà provveduta di canna a parete liscia, a sezione preferibilmente rotonda, per il gettito delle spazzature e pei rifiuti delle cucine, ecc. Apposito locale al piano terreno o in quello delle cantine sarà destinato a raccogliere temporaneamente questi materiali, in modo che non si spandano e non diano cattive esalazioni.

Art. 77 Ogni gola da camino, nelle case da costruirsi a nuovo, dovrà servire per un solo focolare, camino, stufa, calorifero o cucina. Esse saranno costruite con tubi di terra cotta o canne murali impermeabili ed in modo che si possa praticarne la pulitura meccanica. Saranno protratte in fuori del tetto, almeno per 1 metro e terminate da fumaioli solidi e solidamente assicurati.

Art. 78 Le stesse canne saranno costruite in tutta la loro altezza nei muri maestri od addossate agli stessi; non potranno poggiare immediatamente su impalcatura di legno, travi o pareti di legname, ma dovranno essere contornate da uno spessore di muro in cotto di almeno m 0.15 e per il tratto attraversante il solaio, di almeno m 0.20.

Art. 79 Sono proibiti i camini e le stufe che non siano munite di apposita canna per l'eliminazione dei prodotti della combustione fuori della casa. La regolazione del tiraggio delle stufe in genere e dei caminetti sarà ottenuta colla limitazione dell'apertura delle bocche dei relativi focolari. In ogni caso sono proibite le valvole, che chiudono completamente ogni comunicazione fra il focolare e la canna del camino.

Art. 80 Tutte le coperture di fabbriche devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico, quanto verso i cortili ed altri spazi scoperti, di canali metallici di gronda sufficientemente ampi, da ricevere e tradurre le acque pluviali ai tubi di sfogo. In detti canali di gronda, come nei tubi di sfogo, è assolutamente vietato di immettere acque lorde o di lavatura domestica provenienti dai cessi, acquai, ecc. I tubi di sfogo dovranno essere in numero sufficiente e preferibilmente in ferro o ghisa negli ultimi 3 metri, pel corso dei quali saranno incastrati nel muro esterno della casa, quando sia prospiciente strade o piazze pubbliche.

TITOLO V Approvvigionamento e distribuzione dell'acqua per uso potabile o domestico

Art. 81 L'approvvigionamento di acqua per uso potabile e domestico sarà fatto sempre in seguito ad esame dell'acqua stessa, presa alla sorgente, dal quale essa risulti buona per composizione chimica e scevra da ogni indizio di inquinazione; e in seguito a esame del luogo di derivazione, che assicuri la impossibilità di infiltrazioni prossime o recenti, capaci di alterare in avvenire le buone condizioni della stessa acqua.

Art. 82 Ogni volta non sia possibile provvedere acqua sicura da ogni inquinazione, sarà questa fatta passare, prima della distribuzione per filtri riconosciuti efficaci dall'autorità sanitaria governativa.

Art. 83 Le fognature pubbliche debbono essere costruite per modo che non sia possibile l'inquinamento dell'acqua nel suo attingimento.

Art. 84 Dall'ufficio d'igiene municipale sarà mantenuta una continua vigilanza: sulla località di presa dell'acqua, sulla sua conduttura o su altri mezzi di suo trasporto; sui filtri, se ve ne siano; sulla sua distribuzione e, soprattutto, sulle condizioni dell'acqua stessa, valendosi all'uopo, per quanto è possibile, di ripetuti esami batteriologici. Ogni sospetto o constatazione di alterazione nelle buone condizioni dell'acqua, saranno dall'ufficio stesso denunziate al Sindaco, unendovi proposte per opportuni provvedimenti.

Art. 85 Nessuna casa sarà dichiarata abitabile o potrà essere data in tutto o in parte in affitto, se non sia fornita di una quantità sufficiente di acqua, riconosciuta potabile dall'ufficio sanitario.

Art. 86 Se il comune è provveduto di una conduttura di acqua distribuibile ai vari piani delle case, le colonne montanti per tale distribuzione dovranno essere di ferro, di ghisa, o di piombo solforato o rivestito all'interno di uno strato di stagno. I tubi di piombo orinari saranno solo tollerati per le distribuzioni interne delle abitazioni.

Art. 87 La distribuzione dell'acqua della condotta pubblica per uso domestico sarà fatta, preferibilmente, col sistema del contatore direttamente dai tubi stradali.

Art. 88 Per ragioni speciali, dove sia mantenuto il sistema della distribuzione per mezzo di serbatoi nelle case, questi dovranno essere costruiti con materiali che non possano alterare la purezza dell'acqua anche con una lunga permanenza, non saranno mai rivestiti internamente di piombo, né ricoperti con vernici contenenti piombo; dovranno essere collocati in luogo chiuso a chiave, ma di facile accesso per regolari e frequenti ispezioni e ripuliture; saranno provveduti di coperchio e difesi per quanto è possibile dai calori estivi e dal gelo invernale; l'acqua di sopravanzo non si scaricherà mai con tubo diretto nelle canne delle latrine o nei pozzi neri.

Art. 89 La tubolatura di distribuzione e di scarico dell'acqua per uso potabile non dovrà mai avere alcuna continuità con quella per la distribuzione e scarico dell'acqua per le latrine.

Art. 90 I pozzi d'acqua per uso di bevanda e domestico dovranno essere scavati, per quanto è possibile, lontani da qualunque cagione di inquinazione da parte del terreno circostante, tenendo presente la direzione del movimento della falda liquida sotterranea. In ogni caso dovranno distare di almeno m 10 dai pozzi neri o dai depositi di letame o di altre immondizie. La loro apertura sarà contornata da uno spazio di suolo libero ed impermeabile con pendenza verso il di fuori.

Art. 91 I pozzi dovranno essere costruiti con buona muratura, rivestiti internamente di uno strato di cemento o con pareti rese altrimenti impermeabili, per impedire infiltrazioni di acque inquinate superficiali o profonde dal suolo circostante. Essi dovranno sempre essere chiusi alla loro bocca, e muniti possibilmente di tromba per la presa dell'acqua. I pozzi dovranno essere frequentemente purgati.

Art. 92 Sempre che un pozzo debba servire a più famiglie, dovrà essere coperto e munito di tromba, o, perlomeno, di un secchio fisso, preferibilmente metallico.

Art. 93 Qualunque volta un pozzo venga abbandonato, dovrà essere riempito con sabbia e ghiaia e chiuso in modo che non serva mai all'immissione di materiali luridi.

Art. 94 In ogni caso saranno preferiti i pozzi tubolari.

Art. 95 Sarà permesso l'uso delle cisterne là dove sia impossibile provvedersi d'acqua in altro modo.

Art. 96 Le pareti delle cisterne e dei loro condotti di alimentazione dovranno essere fatti di materiale assolutamente impermeabile. Queste saranno possibilmente provviste di pozzuolo e di filtro a sabbia convenientemente mantenuti. La prima acqua piovana dovrà essere esclusa dalle cisterne, e ciò possibilmente con mezzi automatici. L'estrazione dell'acqua delle cisterne dovrà farsi con tromba.

Art. 97 I pubblici abbeveratoi per animali saranno costruiti a diversi scompartimenti e di materiale facile a ripulirsi, per evitare l'abbeveramento degli animali stessi in vasca comune.

Art. 98 L'acqua di rifiuto degli abbeveratoi per animali non potrà servire per i lavatoi o per altro uso domestico.

Art. 99 I lavatoi pubblici per gli oggetti di uso personale o domestici sudici, saranno costruiti a più scompartimenti distinti, aventi ognuno una speciale bocca di entrata e di uscita dell'acqua, escludendosi il lavaggio in una stessa vasca di oggetti di diversa provenienza.

Art. 100 Ai lavatoi sarà distribuita acqua che non abbia servito ad altro uso domestico, industriale od agricolo, per cui possa essere stata in qualche modo inquinata.

Art. 101 L'acqua di rifiuto dei lavatoi non sarà immessa in canali di acqua che possa servire per uso potabile o domestico o per lavaggio di erbaggi o altri materiali d'uso alimentare per l'uomo o per gli animali.

TITOLO VI Dell'allontanamento dalle case e dagli aggregati Urbani dei rifiuti domestici e delle acque immonde

Art. 102 L'immissione delle acque domestiche di rifiuto e delle materie immonde dalle case nelle pubbliche fogne, non potrà essere permessa, se queste non siano a tubi metallici o di cemento o di grès, o di terra cotta o, quando, se in muratura, non siano costruite a buona regola d'arte, per modo da avere:

a) sezione ovoidale, o almeno a fondo concavo e coi piedritti raccordati col fondo stesso;

b) pareti rese impermeabili o per il loro spessore, o per il materiale di cui sono costituite o intonacate;

c) sufficiente pendenza per la facile e pronta eliminazione fuori dell'abitato dei liquidi e materiali che ricevono.

Art. 103 Gli stessi canali tubolari o fogne devono inoltre essere dotati di sufficiente quantità di acqua per il loro lavaggio, e devono rispondere alle prescrizioni delle presenti istruzioni, in quanto al modo di smaltimento del materiale che traducono fuori dell'abitato.

Art. 104 L'immissione delle acque immonde dalle latrine delle case, dei laboratori, magazzini, uffici, ecc., nelle pubbliche fogne non sarà permessa se non alla condizione:

a) sia ogni latrina munita di una media quantità di 10 litri di acqua, per ogni persona a cui debba servire nella giornata;

b) sia ogni latrina provveduta di apparecchi a chiusura idraulica permanente e di apparecchi di cacciata della stessa acqua, approvati dall'autorità sanitaria locale;

c) sia ogni tubo di caduta munito di canale di comunicazione diretta colla fogna stradale, posato nel sottosuolo dei cortili o nelle cantine, e tale che risponda per dimensioni, pendenza, impermeabilità, mezzi di vigilanza, ecc. alle esigenze igieniche;

d) sia ogni tubo alla sua estremità superiore o alla estremità inferiore munito di sifone idraulico convenientemente ventilato.

Art. 105 L'immissione delle acque domestiche dei lavandini, bagni, ecc. nelle fogne stradali, non sarà permessa se non siano i tubi scaricatori muniti, alla loro origine, di una inflessione sifoide formante chiusura idraulica.

Art. 106 Sarà vietata l'immissione nei tubi delle latrine e nelle fogne stradali dei corpi solidi, dei residui di cucina, dei rottami, ecc. che possono ingombrarne la circolazione.

Art. 107 Riservata ai municipi la facoltà di imporre ai proprietari, date le condizioni degli articoli precedenti, l'obbligo dello sfogo delle materie e delle acque immonde nei canali stradali, in quelle località dove essi non esistono o dove non sono in condizione da essere permesso di valersene, tali materie e le acque immonde debbono essere scaricate in pozzi neri od in bottini mobili.

Art. 108 I pozzi neri o fosse fisse non potranno mai essere stabiliti in un sottosuolo coperto da un fabbricato: essi dovranno tenersi distaccati dai muri dell'edificio di almeno m 0,50, ed essere costruiti indipendentemente da questi. Fra il muro della casa e la parete del pozzo nero si interporrà uno strato di terreno argilloso o di calcestruzzo. Dovranno distare di almeno m 10 da qualunque pozzo, acquedotto o serbatoio d'acqua potabile. Disposizioni analoghe si adotteranno per i serbatoi delle acque domestiche di rifiuto. Nella ubicazione dei pozzi neri e degli altri serbatoi per materie luride si terrà soprattutto conto della direzione delle falde acquee sotterranee per evitare il pericolo di inquinamento delle acque dei pozzi vicini per infiltrazioni.

Art. 109 I pozzi neri saranno costruiti sempre a completa tenuta, esclusi, per qualsiasi ragione, quelli a fondo filtrante.

Art. 110 I pozzi neri avranno pareti a fondo dello spessore di m 0,50 almeno, costruiti in buona muratura di mattoni o di pietre e malta idraulica e intonacati a cemento. Saranno di piccole dimensioni: avranno angoli arrotondati e fondo concavo; verranno coperti a volta, con canna di ventilazione fino al tetto; la loro apertura sarà munita di doppio chiusino o di altro mezzo che si opponga alle esalazioni. Per meglio proteggere il terreno circostante dalle infiltrazioni, converrà disporre intorno alle pareti del pozzo nero uno strato di argilla ben battuta.

Art. 111 Se si applicheranno i bottini mobili, essi saranno di facile trasporto, formati di legno ben resistente e stagionato, oppure di metallo e suscettibili di perfetta chiusura. I bottini mobili saranno collocati in un locale apposito, ben cementato e munito di canna ventilatrice. E' vietato l'uso di bottini mobili filtranti. Dovranno i municipi curare si faccia il vuotamento dei pozzi neri con mezzi inodori, ed il trasporto dei materiali dei pozzi stessi o delle fosse mobili, in modo che non diano luogo a emanazioni incomode o dannose.

 

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